1. Dopo l'articolo 9 della legge n. 266 del 1991, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Benefìci in materia di lavoro). - 1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della presente legge e di associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, per poter espletare l'attività prevista da convenzioni stipulate con enti pubblici, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile, flessibilità sui turni, orario concentrato.
2. A un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato iscritta nel registro di cui all'articolo 5-bis della presente legge e per ogni associazione di promozione sociale iscritta nel registro di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che ricopre, secondo lo statuto, cariche dirigenziali elettive di carattere nazionale e che per l'espletamento dei compiti di istituto è costretto alla sospensione dell'esercizio dell'attività lavorativa, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono considerati utili ai fini del riconoscimento di ogni prestazione connessa alla copertura assicurativa obbligatoria e, in particolare, del diritto e della
2. L'articolo 19 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è abrogato».